La sottoscrizione dell’offerta, prescritta ai sensi dell’art. 74 d.lgs. n. 163/2006, si configura come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, sì da renderne nota la paternità, in guisa da vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà vòlta alla costituzione di un rapporto giuridico.
Lo ha sancito, ribadendo il principio già più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3042/2017, depositata dalla V Sezione.
Con la pronuncia, Palazzo Spada boccia il ricorso di un’Impresa contro la decisione del T.A.R. Campania che aveva ritenuto legittimo il provvedimento dell’organo di gara. Il Tribunale di primo grado non rinveniva errori nell’operato dell’organo di gara che aveva escluso l’Impresa dalla gara, su di esso incombendo l’obbligo espresso di estromettere dalla gara parte ricorrente, versandosi un’ipotesi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. E ad uguale conclusione arriva il Consiglio di Stato che conferma la legittimità del provvedimento di esclusione dalla gara da parte della Stazione appaltante.
In altri e più chiari termini, la mancanza della sottoscrizione dell’offerta inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà in essa contenuta senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della legge di gara.
Né poteva compiersi – commenta la V Sezione – un’operazione ricostruttiva basata sulla individuazione, da parte della stazione appaltante, degli elementi essenziali dell’offerta «ricavando detti elementi dal contenuto degli altri documenti che erano stati caricati sulla Piattaforma Digitale utilizzata dalla stazione appaltante per l’espletamento della gara… laddove, come nel caso di specie, alla rettifica non si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, attingendo a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente. Seguendo la tesi di parte appellante, in realtà, la stazione appaltante avrebbe dovuto farsi carico non di ricostruire ma di stabilire quale fosse il contenuto dell’offerta Economica, in modo all’evidenza inammissibile».
Inoltre, soggiunge la Corte, «imporre alla commissione di compiere un’attività di ricostruzione e rinvenimento aliunde di tali elementi fondamentali implicherebbe in primo luogo, come correttamente rilevato dal TAR, riconoscere al modello allegato 14 funzione di mero documento di riepilogo e sintesi di volontà negoziali contenute altrove; tale impostazione finirebbe però per rendere priva di significato procedimentale la dichiarazione di offerta in sé, con disapplicazione della stessa lex specialis che aveva invece stabilito che questa fosse espressa e contenuta nel Modello dichiarazione offerta economica».
Il Collegio rigetta l’appello proposto.